GLOSSARIO

Consulenza

È il servizio con cui l’intermediario fornisce al cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell’intermediario, consigli o raccomandazioni personalizzati, ossia presentati come adatti al cliente o basati sulle sue caratteristiche, relativi ad una o più operazioni concernenti un determinato strumento finanziario.

Consulenza indipendente

La consulenza può essere definita indipendente se soddisfa le due seguenti condizioni:

  • divieto di percepire e trattenere incentivi, salvi i c.d. minor non monetary benefits [3].
  • la gamma degli strumenti finanziari che l’intermediario è tenuto a valutare sia sufficientemente ampia in termini di tipologia, emittenti e fornitori di prodotti al fine di non compromettere l’indipendenza dello stesso.

Esecuzioni di ordini

È il servizio con cui l’intermediario, su richiesta del cliente, acquista o vende i titoli nelle varie sedi di negoziazione.

Execution policy

La strategia di esecuzione degli ordini rappresenta un documento dettagliato nel quale deve essere chiarita, ai fini degli obblighi di best execution, l’importanza relativa a ciascun fattore (prezzo, rapidità, costi, etc.), l’elenco delle sedi di negoziazione (per ciascuna categoria di strumenti) sulle quali l’intermediario fa motivato affidamento per ottenere il miglior risultato possibile ed un avviso chiaro ed evidente che eventuali istruzioni specifiche impartite dal cliente potrebbero pregiudicare le misure previste per l’esecuzione dell’ordine.

Gestione di portafogli

Con la gestione di portafogli il cliente incarica l’intermediario di gestire in tutto o in parte il proprio patrimonio in strumenti finanziari. Spetta all’intermediario decidere per conto del cliente come e quando acquistare o vendere titoli.

Impresa di investimento

Qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell’effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale.

Incentivi

Per gli intermediari sono considerati incentivi, i compensi e le commissioni o i benefici non monetari, percepiti da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi, salvo che tali benefici:

  • abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e
  • non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

Mercati regolamentati

Sistema multilaterale, amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente al titolo III della presente direttiva.

Mifid II

E’ il combinato della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, ed il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, unitamente alle relative direttive delegate e regolamenti di esecuzione.

Ricerca in materia di investimenti

MIFID II prevede che la ricerca venga considerata incentivo non monetario salvo che nei seguenti casi:

  • se l’impresa di investimento paga direttamente il fornitore della ricerca mediante risorse proprie;
  • se i pagamenti della ricerca avvengono mediante uno specifico conto presso l’impresa di investimento, alimentato da commissioni addebitate ai clienti (Research Fees), delimitate dal budget per il pagamento della ricerca definito dall’impresa, non correlate alla negoziazione dei conti dei clienti e concordate con i clienti

Per il servizio di gestione individuale, Zenit SGR non addebita ai clienti il costo della ricerca in materia di investimenti.

Ricezione e trasmissione di ordini

È il servizio con cui l’intermediario, ricevuto un ordine di acquisto o di vendita dal cliente, invece di eseguirlo egli stesso, lo trasmette ad un altro intermediario per la sua esecuzione.

Sede di negoziazione

Un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;

Sistema multilaterale di negoziazione

Sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della presente direttiva.

Sistema organizzato di negoziazione

Un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della presente direttiva;IT L 173/382 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.6.2014

Sottoscrizione e/o collocamento

È il servizio nel quale l’intermediario, generalmente nell’ambito di offerte al pubblico di strumenti finanziari, li “distribuisce” agli investitori.

Transmission policy

La strategia di trasmissione degli ordini è un documento dettagliato nel quale sono identificate, per ciascuna categoria di strumenti, i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.